Tributi

Gestione delle pratiche tributarie


Competenze

Gestisce i tributi e le pratiche ad essi annesse, seguendo l'utente nelle problematiche in cui potrebbe incorrere.
Cura la ricezione di denunce per il conseguente aggiornamento della banca dati, l'attività di accertamento e liquidazione e conseguente predisposizione dei relativi provvedimenti attività di rimborso agli utenti, nonchè l'attività di controllo in merito alla concessione di riduzione e/o agevolazioni.
In materia di canone occupazione spazi ed aree pubbliche, l'Ufficio collabora con lo SUAP e la Polizia Locale.

Tipologia di organizzazione

Area

Area di riferimento

Responsabile

Patrizia Michelizza

Responsabile Area Tributi

Persone

Rosanna Bello

Personale dell’ufficio Unico dei Servizi tributari Bello

Servizi collegati

Categoria:

Calcolo IMU online

Imposta Municipale Unica

Sede principale

Sede comunale

Piazza I Maggio, 1

Altre sedi

Ufficio Unico dei Servizi Tributi c/o la Comunità Collinare del Friuli

Piazza Castello 7 - 33010 Colloredo di Monte Albano (UD)

Contatti

Tributi

Telefono: 0432 809710

Fax: 0432 809083

Email: tributi@comune.rivedarcano.ud.it

PEC: comune.rivedarcano@certgov.fvg.it

Servizi Tributari

Telefono: 0432 809710

Fax: 0432 809083

Email: tributi@comune.rivedarcano.ud.it

PEC: comune.rivedarcano@certgov.fvg.it

Documenti

Ulteriori informazioni

TRIBUTI COMUNALI ANNO 2026 (ILIA - TARI)

Imposta Locale Immobiliare AutonomA - ILIA
Con la Legge Regionale n. 17 del 14/11/2022, è stata istituita dal 01/01/2023 in Friuli Venezia Giulia l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce l’Imposta Municipale Propria (IMU).
È confermata l’esenzione dall’ILIA per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, garage, cantina etc.), gli alloggi sociali, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
L’obbligo di versamento rimane per le abitazioni principali ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) e relative pertinenze, per i fabbricati diversi dall’abitazione principale (seconde case, immobili ad uso produttivo, negozi, etc.) e per le aree edificabili.
Permane la riduzione del 50% per gli immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) purché il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Regione e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
E’ prevista, inoltre, una riduzione del 50% della base imponibile su una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Regione, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per ottenere tale riduzione deve essere resa apposita dichiarazione all’ufficio tributi del Comune.
Dal 1° gennaio 2025 è possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota agevolata del 7 x mille su un solo fabbricato ad uso abitativo (escluse le pertinenze), posseduto da persona fisica in Friuli Venezia Giulia, diverso dall’abitazione principale (c.d. I^ II^ casa). Per l’applicazione della suddetta aliquota è da presentare, a pena di decadenza dell’agevolazione, apposita comunicazione attraverso il portale ILIA messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Al portale si accede esclusivamente con SPID o CIE. L’ufficio tributi applicherà l’aliquota agevolata solamente in presenza della prescritta comunicazione.
Nel Comune di Rive d’Arcano i terreni agricoli sono esenti dall’imposta (Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993).
L’ILIA è dovuta dai soggetti che detengono un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, superficie) su un bene immobile (fabbricato, area fabbricabile).
Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2024 ha approvato il Regolamento di disciplina dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Per quanto non espressamente previsto nello stesso, si fa riferimento alla norma regionale e alla delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2024 di approvazione del Regolamento dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)
Per l’anno 2026 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote con proprio atto n. 47 del 30/12/2025:
Delibera Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2025 di approvazione aliquote I.L.I.A.

ALIQUOTE:
abitazione principale e pertinenze (categoria catastale A1, A8 e A9): 5,0 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 ‰
I^ II^ casa: 7,0 ‰
ordinaria (tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili): 8,6 ‰

DETRAZIONE per abitazione principale: Euro 200,00

ABITAZIONE PRINCIPALE:
Per "abitazione principale" si intende l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e il domicilio.
Sono, inoltre, considerate "abitazione principale" l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore stesso.

MODALITA’ DI VERSAMENTO E SCADENZE:
L’ILIA si versa in due rate:
ACCONTO (pari al 50%): entro il 16 giugno 2026
SALDO (restante 50%): entro il 16 dicembre 2026

È previsto il versamento in un’unica soluzione entro la data di scadenza dell’acconto (16/06/2026).

Il versamento deve essere effettuato in BANCA o in POSTA o utilizzando l’home banking, con modello F24. L’imposta deve essere arrotondata per ogni singolo codice tributo per difetto fino a 0,49 centesimi o per eccesso da 0,50 centesimi di euro.
Solamente i contribuenti residenti all’estero, possono effettuare il versamento con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT05R0708564190000000044901 – cod BIC/SWIFT ICRAITRRU50

L’importo minimo per il versamento è di Euro 5,00 annui.

Per le aree edificabili sono stati approvati con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2025, esclusivamente a scopo orientativo, i valori minimi al mq validi dal 01/01/2025
Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2025 di approvazione valori venali delle aree edificabili ai fini I.L.I.A.

Fabbricati inagibili (art. 10 Regolamento Comunale ILIA): anche per l’ILIA è possibile richiedere la riduzione dell’imposta da versare per le caratteristiche sopravvenute di fatiscenza dell’immobile (fatiscenza non superabile senza almeno un intervento di manutenzione straordinaria) da accertare da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta del proprietario e con costi a carico dello stesso, o con dichiarazione sostitutiva del proprietario, corredata da perizia di tecnico abilitato. Perché venga riconosciuta l’agevolazione per la condizione di inagibilità, deve essere presentata Dichiarazione ILIA all’ufficio tributi del Comune. L’inagibilità verrà riconosciuta dal momento in cui viene presentata la richiesta di perizia all’ufficio tecnico, con costi a carico del proprietario, o dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva del proprietario, corredata da perizia di tecnico abilitato.

L’Ufficio Tributi invierà a domicilio i modelli F24 precompilati.

CODICI TRIBUTO ILIA ANNO 2026
- codice catastale Comune: H347
- ILIA abitazione principale e pertinenze (A1, A8, A9): 5900
- ILIA I^ II^ casa: 5901
- ILIA altri fabbricati ad uso abitativo: 5902
- ILIA fabbricati rurali ad uso strumentale: 5903
- ILIA aree fabbricabili: 5905
- ILIA fabbricati categoria D strumentale all’attività economica: 5906
- ILIA fabbricati categoria D non strumentali all’attività economica: 5907
- ILIA fabbricati strumentali all’attività economica diversi da cat D: 5908
- ILIA altri fabbricati: 5909

DICHIARAZIONE ILIA:
Permane l’obbligo di presentare Dichiarazione ILIA per tutti gli elementi utili al fine di usufruire delle agevolazioni per il pagamento dell’imposta e, comunque, per tutti quegli elementi che dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 (abitazione principale, aree edificabili, usufrutto, diritto di abitazione, inagibilità, immobili storici, ecc.). È inoltre obbligatoria la Dichiarazione ILIA per i fabbricati concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado.
La Dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

MODELLO Dichiarazione ILIA (al momento si usa ancora quello ministeriale per la Dichiarazione IMU):
Modello dichiarazione di variazione IMU – ILIA

TARI - Tassa sui rifiuti
La TARI è la tassa sui rifiuti ed è stata istituita dalla Legge 147/2013 per la copertura integrale dei costi derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2023 è stato modificato il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), già approvato con propria delibera n. 38 del 28/09/2020
Regolamento TARI 2020

Nel Comune di Rive d’Arcano la tassa rifiuti viene parametrata:
- UTENZE DOMESTICHE: in base ai componenti del nucleo familiare, per quanto riguarda la parte fissa, e in base a svuotamenti e chilogrammi riferiti al cassonetto del rifiuto secco indifferenziato, per quanto riguarda la parte variabile.
- UTENZE NON DOMESTICHE: in base alla tipologia di attività esercitata e alla superficie calpestabile utilizzata, per quanto riguarda la parte fissa, in base a svuotamenti e chilogrammi riferiti al cassonetto del rifiuto secco indifferenziato, per quanto riguarda la parte variabile.
Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, viene sempre applicato un minimo di svuotamenti e di chilogrammi.
Ogni anno, in base ai costi che il Comune deve sostenere per il servizio rifiuti, così come approvati da AUSIR (Autorità Unica dei Servizi Idrici e Rifiuti, ente di governo unico per il Friuli Venezia Giulia), variano i singoli costi relativi alla quota fissa, agli svuotamenti e ai chilogrammi.
In base alla deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n. 386/2023/R/rif, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono state introdotte le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta alla tassa dovuta per la TARI:
- componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad euro 0,10 per utenza per anno;
- componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad euro 1,50 per utenza per anno.
Con deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata introdotta una nuova componente perequativa unitaria, UR3, pari, per l'anno 2025, ad euro 6,00 per utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.
La TARI 2026 sarà indicativamente da versare in due rate, una in acconto scadente il 1° dicembre 2026 e una a saldo con scadenza 28 febbraio 2027.
L’Ufficio Tributi invierà a domicilio i modelli F24 precompilati per il versamento dell’imposta.

Orari

Lunedì: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00

Mercoledì: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00

Pagina aggiornata il 29/04/2026

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