L’uso della carta d’identità valida all’espatrio per i minori di anni 14 è subordinato alla condizione che il minore viaggi con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.
Può anche viaggiare con “dichiarazione di accompagno” con indicata la persona a cui il minore viene affidato; la dichiarazione deve essere autorizzata da entrambi i genitori e convalidata dalla Questura.
Si consiglia i genitori di minori in possesso della carta d’identità valida all’espatrio di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore cioè l’estratto di nascita o certificato di nascita con indicata la paternità e maternità da richiedere al comune di nascita o di residenza al momento della nascita.
NOTA BENE: in occasione della richiesta di rilascio della nuova CIE, al cittadino con più di 12 anni d'età vengono rilevate le impronte digitali e la firma. Il cittadino con più di 18 anni d'età ha inoltre la facoltà di esprimere la propria volontà in merito alla donazione degli organi e/o tessuti, come da convenzione tra Ministero della Salute e Centro Nazionale Trapianti; chi non ha la possibilità di recarsi in Comune per comprovati motivi di salute, può contattare telefonicamente l'Ufficio Anagrafe per concordare la firma a domicilio
Dal 23/06/2008 la carta è valida 10 anni ed è possibile rinnovarla fino a 180 giorni prima della scadenza. Il Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, art. 10, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d’identità. Anche ai cittadini di età inferiore ai 15 anni può essere rilasciato il documento con le seguenti validità:
- 3 anni per i cittadini di età compresa fra 0 e 3 anni.
- 5 anni per i cittadini di età compresa fra 3 e 18 anni.