Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia

Dettagli della notizia

Art. 87 Legge Regionale 29/2005.

Data:

10 Luglio 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

Si rende noto che a seguito della modifica dell’art. 87 della Legge Regionale n.29/2005 “Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia” operata dalla Legge Regionale 17 febbraio 2023, n. 5, possono essere riconosciuti quali locali storici e attività storiche anche le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2022, n. 400/Pres.
Si è reso quindi opportuno l’avvio delle procedure di censimento di tali attività site nel territorio comunale.

Vedi allegati.

Ultimo aggiornamento: 06/12/2023, 10:58

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