A chi è rivolto
Ai cittadini interessati
Ai cittadini interessati
Il matrimonio può essere celebrato con Rito Civile o con Rito Religioso.
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l'ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.
Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l'ordinamento italiano.
MATRIMONIO CON RITO CIVILE
I matrimoni con rito civile da effettuarsi presso il Comune di Rive d'Arcano vanno concordati in anticipo, con l'Ufficio di Stato Civile.
Gli sposi devono presentarsi nel luogo della celebrazione il giorno stabilito con due testimoni maggiorenni (anche parenti degli sposi)
Il modulo di richiesta di celebrazione del matrimonio è reperibile direttamente all'Ufficio dello Stato Civile.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il certificato di Matrimonio
I matrimoni possono essere celebrati entro 180 giorni dalla data di affissione delle pubblicazioni.
Entro una settimana dalla data di celebrazione del matrimonio deve essere consegnata la copia del documento di identità valido di entrambi i testimoni.
In caso di matrimonio religioso con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio all'Ufficio di Stato Civile. Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.
Marche da bollo da € 16,00 (numero varia in base a residenza promessi sposi)
Matrimonio
All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi, possono effettuare la scelta del regime patrimoniale:
per il matrimonio civile la dichiarazione è resa all'Ufficiale dello Stato Civile celebrante;
per il matrimonio religioso la dichiarazione è resa al Ministro di Culto celebrante.
Informazioni generali:
Si rammenta che in mancanza di alcuna dichiarazione il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 codice civile).
In alternativa gli sposi possono scegliere il regime della SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 codice
civile).
La volontà di cambiare il regime patrimoniale o stipulare convenzioni matrimoniali DOPO il matrimonio potrà essere ufficializzata solo presso un NOTAIO.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.