Descrizione
È confermata l’esenzione dall’ILIA. per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, garage, cantina etc.), gli alloggi sociali, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
L’obbligo di versamento rimane per le abitazioni principali ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) e relative pertinenze, per i fabbricati diversi dall’abitazione principale (seconde case, immobili ad uso produttivo, negozi, etc.) e per le aree edificabili.
Permane la riduzione del 50% per gli immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concessi in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) purché il contratto di comodato sia registrato e il comodante possieda una sola abitazione in Regione e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, non classificato nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
E’ prevista, inoltre, una riduzione del 50% della base imponibile su una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Regione, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Per ottenere tale riduzione deve essere resa apposita dichiarazione all’ufficio tributi del Comune.
Dal 1° gennaio 2025 è possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota agevolata del 7 x mille su un solo fabbricato ad uso abitativo (escluse le pertinenze), posseduto da persona fisica in Friuli Venezia Giulia, diverso dall’abitazione principale (c.d. I^ II^ casa). Per l’applicazione della suddetta aliquota è da presentare, a pena di decadenza dell’agevolazione, apposita comunicazione attraverso il portale ILIA messo a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Al portale si accede esclusivamente con SPID o CIE. L’ufficio tributi applicherà l’aliquota agevolata solamente in presenza della prescritta comunicazione.
Nel Comune di Rive d’Arcano i terreni agricoli sono esenti dall’imposta (Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993).
L’ILIA è dovuta dai soggetti che detengono un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso ed abitazione, superficie) su un bene immobile (fabbricato, area fabbricabile).
Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 23/12/2024 ha approvato il Regolamento di disciplina dell’Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Per quanto non espressamente previsto nello stesso, si fa riferimento alla norma regionale e alla delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. (https://www.comune.rivedarcano.ud.it/wp-content/uploads/2026/04/1-Delibera-CC-57_2025-Regolamento.zip)
Per l’anno 2026 il Consiglio Comunale ha approvato, con proprio atto n. 47 del 30/12/2025 (https://www.comune.rivedarcano.ud.it/wp-content/uploads/2026/04/2-H347-Delibera-47_2025-aliquote-ILIA-2026.pdf), le seguenti aliquote:
ALIQUOTE:
abitazione principale e pertinenze (categoria catastale A1, A8 e A9) 5,0 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 ‰
I^ II^ casa 7,0 ‰
ordinaria (tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili): 8,6 ‰
DETRAZIONE per abitazione principale: Euro 200,00
ABITAZIONE PRINCIPALE:
Per "abitazione principale" si intende l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e il domicilio.
Sono, inoltre, considerate "abitazione principale" l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore stesso.
MODALITA’ DI VERSAMENTO E SCADENZE:
L’ILIA si versa in due rate:
ACCONTO (pari al 50%) entro il 16 giugno 2026
SALDO (restante 50%) entro il 16 dicembre 2026
È previsto il versamento in un’unica soluzione entro la data di scadenza dell’acconto (16/06/2026).
Il versamento deve essere effettuato in BANCA o in POSTA o utilizzando l’home banking, con modello F24. L’imposta deve essere arrotondata per ogni singolo codice tributo per difetto fino a 0,49 centesimi o per eccesso da 0,50 centesimi di euro.
Solamente i contribuenti residenti all’estero, possono effettuare il versamento con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT05R0708564190000000044901 – cod BIC/SWIFT ICRAITRRU50
L’importo minimo per il versamento è di Euro 5,00 annui.
Per le aree edificabili sono stati approvati con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 27/01/2025, esclusivamente a scopo orientativo, i valori minimi al mq validi dal 01/01/2025.
Fabbricati inagibili (art. 10 Regolamento Comunale ILIA): anche per l’ILIA è possibile richiedere la riduzione dell’imposta da versare per le caratteristiche sopravvenute di fatiscenza dell’immobile (fatiscenza non superabile senza almeno un intervento di manutenzione straordinaria) da accertare da parte dell’ufficio tecnico comunale, su richiesta del proprietario e con costi a carico dello stesso, o con dichiarazione sostitutiva del proprietario, corredata da perizia di tecnico abilitato. Perché venga riconosciuta l’agevolazione per la condizione di inagibilità, deve essere presentata Dichiarazione ILIA all’ufficio tributi del Comune. L’inagibilità verrà riconosciuta dal momento in cui viene presentata la richiesta di perizia all’ufficio tecnico, con costi a carico del proprietario, o dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva del proprietario, corredata da perizia di tecnico abilitato.